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Obbligo rinnovabili dal 3 agosto 2026: cosa cambia se ristrutturi a Modena
Titolare FotoClima — 11 settembre 2026
In breve
Dal 3 agosto 2026 il D.Lgs. 5/2026 impone quote minime di rinnovabili: 60% nelle nuove costruzioni, 40% nelle ristrutturazioni importanti di primo livello, 15% in quelle di secondo livello e nella sola sostituzione dell'impianto termico. Il fotovoltaico fino a 200 kW è edilizia libera, ma serve la comunicazione al SUER entro 5 giorni.
Dal 3 agosto 2026 chi presenta un titolo edilizio per costruire, ristrutturare o anche solo rifare l'impianto termico deve coprire una quota minima dei consumi con energia rinnovabile: 60% per le nuove costruzioni, 40% per le ristrutturazioni importanti di primo livello, 15% per quelle di secondo livello e per la sostituzione dell'impianto. Lo prevede il D.Lgs. 5/2026, che recepisce la direttiva europea RED III e riscrive l'allegato III del D.Lgs. 199/2021.
Nello stesso anno sono cambiate anche le regole per installare: fotovoltaico fino a 200 kW in edilizia libera, comunicazione telematica allo Sportello Unico per le Energie Rinnovabili, parere non vincolante della Soprintendenza nei centri storici. Ti spiego cosa cambia per una casa a Modena e cosa faccio io.
Cosa prevede l'obbligo di rinnovabili dal 3 agosto 2026?
Per i titoli edilizi presentati dal 3 agosto 2026 le quote minime di energia rinnovabile valgono per tutti: 60% dei fabbisogni di acqua calda e climatizzazione nelle nuove costruzioni, 40% nelle ristrutturazioni importanti di primo livello, 15% in quelle di secondo livello e negli interventi che rifanno l'impianto termico. Per gli edifici pubblici le quote salgono di cinque punti.
Il D.Lgs. 9 gennaio 2026 n. 5, pubblicato in Gazzetta il 20 gennaio ed entrato in vigore il 4 febbraio, ha riscritto l'allegato III del D.Lgs. 199/2021: le quote si applicano alle richieste di titolo edilizio presentate dopo 180 giorni, quindi dal 3 agosto 2026. La novità vera è l'estensione alle case esistenti: fino a luglio chi rifaceva l'impianto termico non aveva vincoli sulle rinnovabili, da agosto li ha.
| Intervento | Quota minima (edifici privati) | Su cosa si calcola |
|---|---|---|
| Nuova costruzione, demolizione e ricostruzione | 60% | Acqua calda sanitaria e acqua calda + climatizzazione, doppia verifica |
| Ristrutturazione importante di 1° livello | 40% | Come sopra, doppia verifica |
| Ristrutturazione importante di 2° livello | 15% | Solo climatizzazione invernale ed estiva |
| Ristrutturazione dell'impianto termico | 15% | Solo climatizzazione invernale ed estiva |
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Richiedi Preventivo GratuitoLe definizioni vengono dal decreto Requisiti minimi del 26 giugno 2015, aggiornato dal decreto del 28 ottobre 2025: primo livello significa intervenire su più del 50% dell'involucro rifacendo anche l'impianto termico, secondo livello vuol dire toccare più del 25% dell'involucro. La ristrutturazione dell'impianto termico è la modifica sostanziale di generazione, distribuzione ed emissione: chi sostituisce la caldaia con un modello a condensazione della stessa tipologia, secondo le letture pubblicate sul decreto, non cambia tipologia e non ricade nell'obbligo. Le deroghe sono due, da documentare nella relazione tecnica della legge 10/1991: impossibilità tecnica e, novità del 2026, non convenienza economica, con limiti più severi sull'energia primaria non rinnovabile.
Cosa cambia in pratica per chi ristruttura a Modena
Se il tuo cantiere parte con una SCIA o un permesso presentati dopo il 3 agosto, la relazione tecnica deve dimostrare la quota di rinnovabili: nella pratica si arriva con una pompa di calore, con il fotovoltaico o con tutti e due. Serve anche una potenza elettrica minima da fonte rinnovabile, calcolata sulla superficie in pianta dell'edificio.
Secondo le guide tecniche pubblicate sul decreto, la potenza minima si ottiene moltiplicando la superficie in pianta a livello del terreno per 0,05 kW/m² nelle nuove costruzioni e per 0,025 kW/m² negli edifici esistenti. Tre casi tipici in provincia:
- Villetta anni '70 a Formigine, cappotto su tutte le facciate e nuovo impianto: è primo livello, quota 40%. Con una caldaia a gas nuova non ci arrivi; con una pompa di calore aria-acqua e un 6 kW sul tetto sì, con margine. Su 100 m² in pianta la potenza minima è 2,5 kW.
- Appartamento in un condominio di Modena che rifà il tetto e isola più del 25% dell'involucro: secondo livello, quota 15% sulla climatizzazione. Basta spesso un sistema ibrido o una pompa di calore sull'unità.
- Casa in campagna a Carpi che sostituisce la caldaia a gasolio con una pompa di calore, rifacendo distribuzione ed emissione: è ristrutturazione dell'impianto termico, quota 15%, che la pompa di calore copre da sola perché l'energia aerotermica conta come rinnovabile.
Chi costruisce nuovo a Castelfranco o a Sassuolo si trova invece con il 60% e con 0,05 kW/m²: su 120 m² in pianta sono almeno 6 kW di fotovoltaico, più un generatore rinnovabile. La data che fa fede è quella del titolo edilizio, non quella dell'APE né dell'inizio lavori.
Fotovoltaico fino a 200 kW in edilizia libera: cosa vuol dire?
Un impianto fotovoltaico fino a 200 kW su un edificio, complanare alla falda, si installa senza permesso né SCIA: è attività libera secondo il Testo Unico rinnovabili (D.Lgs. 190/2024, articolo 7). Restano la comunicazione al SUER e, nei casi previsti, il parere della Soprintendenza.
Per una casa un 6 kW o un 10 kW non passa più dall'ufficio tecnico del Comune: si progetta, si installa, si comunica. Lo stesso regime copre batterie, pompe di calore e colonnine di ricarica, secondo le sintesi pubblicate sul Testo Unico ad agosto 2026, e nei 200 kW rientrano quasi tutti i capannoni della provincia. Edilizia libera non vuol dire senza regole. La pratica di connessione con il distributore resta, e l'impianto va progettato e certificato a regola d'arte: è il documento che serve per la detrazione. Prezzi e resa per le case le trovi in /fotovoltaico.
La comunicazione al SUER entro 5 giorni: chi la fa e cosa rischi
Ogni impianto in attività libera va comunicato per via telematica allo Sportello Unico per le Energie Rinnovabili con il Modello Unico: il decreto del MASE n. 223 del 15 luglio 2026 fissa il termine a 5 giorni dall'entrata in esercizio, e diverse guide di settore lo contano dall'inizio dei lavori. La può inviare l'installatore delegato, e io la faccio per ogni impianto.
Il SUER è la piattaforma nazionale nata con il D.Lgs. 190/2024. Per il fotovoltaico fino a 200 kW su edifici restano in uso i Modelli Unici Parte I e II, aggiornati al nuovo riferimento normativo; per le altre tecnologie in attività libera arriva il Modello Unico Parte III, disponibile sulla piattaforma entro 15 giorni dall'entrata in vigore del decreto. Per gli impianti già in esercizio prima dell'avvio della piattaforma ci sono sei mesi.
Perché conta: secondo le ricostruzioni pubblicate a fine luglio e a fine agosto 2026, la comunicazione mancata o in ritardo espone a sanzioni pecuniarie, può bloccare le pratiche per i bonus fiscali e creare problemi con il distributore per la connessione del contatore bidirezionale. Non ho ancora visto cifre ufficiali sulle sanzioni, e per questo non le scrivo; ma rischiare una detrazione da € 5.500 per un modulo non inviato non ha senso. La comunicazione la trasmetto io, con delega, all'avvio del cantiere.
E se la casa è in centro storico?
Dall'11 dicembre 2025, con il D.Lgs. 178/2025, i tetti degli edifici sono aree idonee per legge anche in zona A: il parere della Soprintendenza resta obbligatorio ma non è più vincolante, e i regolamenti comunali non possono vietare il fotovoltaico in modo generico. L'eccezione sono gli immobili con vincolo diretto, dove il parere resta vincolante.
Per il centro di Modena, Carpi o Vignola cambia molto: un tetto in coppi dentro le mura, se l'edificio non è vincolato singolarmente, si può coprire con moduli integrati, e un parere negativo per sole ragioni estetiche non blocca l'autorizzazione. Il progetto va fatto con moduli neri e complanari e il parere va richiesto: i dettagli sono in “Fotovoltaico nel centro storico di Modena: si può?”.
Quanto costa mettersi a norma e cosa si recupera nel 2026
Con i prezzi del sito, una pompa di calore da € 8.000 e un 6 kW da € 11.000 coprono la quota del 40% di una villetta ristrutturata; con la batteria da 10 kWh il pacchetto fotovoltaico sale a € 17.500. Nel 2026 la detrazione è del 50% sulla prima casa e del 36% sulle altre; dal 2027 scende al 36% e al 30%. La pompa di calore che sostituisce una caldaia può usare il Conto Termico 3.0 fino al 65%.
| Intervento | Quota che aiuta a coprire | Prezzo indicativo | Incentivo 2026 | Netto indicativo |
|---|---|---|---|---|
| Pompa di calore aria-acqua (sostituzione caldaia) | 15% e 40% | da € 8.000 | Conto Termico 3.0 fino al 65% | da € 2.800 |
| Fotovoltaico 6 kW | Potenza minima, quota su elettrico | da € 11.000 | Detrazione 50% prima casa | € 5.500 |
| Fotovoltaico 6 kW + batteria 10 kWh | Come sopra, con autoconsumo serale | da € 17.500 | Detrazione 50% prima casa | € 8.750 |
Prezzi indicativi IVA inclusa. Il Conto Termico 3.0 vale per chi sostituisce un generatore esistente, con SCOP minimo 3,8, e arriva in unica soluzione dal GSE; la detrazione va in dieci rate annuali e richiede capienza IRPEF. Sullo stesso intervento non si sommano: nel preventivo indico quale conviene. Chi firma nel 2026 blocca il 50% sul fotovoltaico; dal 1° gennaio 2027 la stessa spesa da € 11.000 rende € 3.960 invece di € 5.500. Le guide: “Conto Termico 3.0: quanto recuperi davvero sulla pompa di calore” e “Detrazione 50% sul fotovoltaico: come funziona davvero (con esempio di calcolo)”.
Cosa faccio io per la tua pratica
Dimensiono l'impianto per rispettare la quota con margine, preparo i dati per la relazione tecnica del tuo progettista, invio la comunicazione al SUER e la pratica di connessione, e abbino pompa di calore e fotovoltaico in un unico cantiere.
Sono Nachit Lahcen, ingegnere e titolare di FotoClima. Se stai per presentare una SCIA, cambiare caldaia o costruire a Modena e provincia, il calcolo della quota lo faccio al sopralluogo, gratuito, insieme al tuo tecnico. Le pompe di calore che installo sono in /pompe-di-calore; il preventivo lo chiedi da /preventivo o al 320 488 7721.
Domande frequenti
Se cambio solo la caldaia devo mettere le rinnovabili?
Dipende. Se sostituisci la caldaia con un'altra caldaia della stessa tipologia, secondo le letture pubblicate sul decreto non è ristrutturazione dell'impianto termico. Se rifai generazione, distribuzione ed emissione, scatta il 15%: una pompa di calore, anche ibrida, copre la quota da sola.
L'obbligo vale anche per i lavori già iniziati prima del 3 agosto 2026?
No: conta la data di presentazione del titolo edilizio. Se la SCIA o il permesso sono stati presentati prima del 3 agosto 2026, si applicano le regole precedenti anche se il cantiere è ancora aperto. Per i titoli presentati da quella data valgono le nuove quote.
Il fotovoltaico da 6 kW sulla mia casa ha bisogno di un permesso?
No, se è su un edificio e complanare alla falda: fino a 200 kW è attività libera secondo il D.Lgs. 190/2024. Serve però la comunicazione al SUER con il Modello Unico entro 5 giorni e la pratica di connessione con il distributore, che faccio io.
Cosa succede se la comunicazione al SUER non viene inviata?
Secondo le ricostruzioni di settore la mancata comunicazione espone a sanzioni, può bloccare i bonus fiscali e complicare la connessione del contatore. Non ci sono ancora cifre ufficiali che possa citare; il modo per non correre il rischio è farla inviare all'installatore all'avvio del cantiere.
Posso usare il Conto Termico sulla pompa di calore e la detrazione sul fotovoltaico?
Sì, perché sono spese diverse: la pompa di calore che sostituisce la caldaia va nel Conto Termico 3.0 fino al 65%, il fotovoltaico con batteria nella detrazione del 50% sulla prima casa. Sulla stessa spesa i due incentivi non si cumulano.